AZIENDE (art.14)

Dal 1999 sì è fatto obbligo alle aziende con più di 15 dipendenti di assumere almeno un lavoratore disabile.

A volte però le aziende non sono preparate per accogliere una persona diversamente abile nel proprio organico e per questo, con il D. Lgs. n.276/03, art.14, si è pensato di dare una nuova possibilità ai disabili, consentendo alle aziende di avviare una collaborazione con una cooperativa sociale di tipo B, in modo che sia quest’ultima a farsi carico del dipendente svantaggiato, pur consentendo agli imprenditori di adempiere l’obbligo di legge.

Proprio per questo AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE,  è a vostra disposizione per studiare insieme a voi una collaborazione. Come cooperativa di tipo B, può mettere a disposizione i suoi soci svantaggiati per realizzare progetti all’interno della vostra azienda, fornendovi forza lavoro che non dovrete assumere direttamente ma che vi consentirà di adempiere gli obblighi di legge.

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